Il pignoramento mobiliare e immobiliare si differenziano per la natura dei beni oggetto di pignoramento. Mentre il pignoramento mobiliare ha come oggetto beni mobili (gioielli, quadri, oggetti di valore), quello l’immobiliare riguarda solo i beni immobili (edifici, appartamenti, appezzamenti di terreno etc.).
In entrambi i casi, l’obiettivo del pignoramento è quello di recuperare i crediti e, nel caso del pignoramento immobiliare, anche di “congelare” – nel senso di porre un gravame di privilegio sui beni su cui grava il debito. Ciò che il creditore ottiene non è la fruibilità diretta del bene, ma il valore di scambio dello stesso.
Il debitore infatti, in alcuni casi e temporaneamente, può continuare a usufruire dei beni pignorati ma non potrà venderli, donarli, darli in locazione o in comodato o comprometterne il valore.
Indice
Il Pignoramento Immobiliare
Il pignoramento immobiliare prevede la notifica dell’atto al debitore. Nel suddetto atto devono essere indicati con esattezza i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Subito dopo la notifica, avviene la trascrizione dell’atto nel registro immobiliare.
È importante dunque che il creditore inserisca nella notifica la descrizione esatta degli immobili da pignorare.
Il pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare è uno degli strumenti tramite il quale il creditore può ottenere l’espropriazione forzata dei beni del proprio debitore.
L’ufficiale giudiziario, dopo aver verificato la formalità degli atti necessari e la relativa notificazione, inizia, su istanza del creditore, l’attività di ricerca dei beni pignorabili in possesso del debitore – nella sua casa e in altri luoghi di sua “competenza” (seconda casa, ufficio, magazzino ecc).
Il pignoramento mobiliare dunque sarà eseguito sui beni che materialmente l’ufficiale sarà in grado di individuare. L’importante è che tali beni siano a tutti gli effetti di facile e pronta liquidazione.
La preferenza ricadrà sul denaro in contante e sugli oggetti preziosi, mentre non sono pignorabili:
- anelli nuziali, vestiti e biancheria
- letti, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie
- armadi guardaroba, cassettoni e frigorifero
- stufe e fornelli da cucina anche se a gas o elettrici
- lavatrice, utensili di casa e di cucina.
Il pignoramento presso terzi
Il pignoramento può essere eseguito anche su beni mobili del debitore o a lui destinati, ma nella disponibilità di terzi.
Si tratta del pignoramento presso terzi, che viene effettuato sui crediti che il debitore vanta nei confronti di un’altra persona o ente come pensioni, conti bancari o stipendi o rendite provenienti da beni immobili del debitore posti in locazione.
Il pignoramento presso terzi è tra i pignoramenti che garantisce una migliore soddisfazione, in quanto va a “prelevare direttamente denaro” prima che entri nella disponibilità del debitore. In altre parole il creditore si introduce forzosamente nel flusso di denaro in entrata al debitore.
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