L’atto di precetto è un documento con cui il creditore ordina al debitore di provvedere il prima possibile al pagamento della somma dovuta, indicata nello stesso.
Nello specifico, è il creditore stesso a consegnare all’ufficiale giudiziario le copie autentiche del precetto e del titolo esecutivo – affinché l’ufficiale li notifichi al debitore.
Tale atto è una sorta di “ultimatum” per il debitore, il quale, se non risolve al più presto la sua situazione debitoria – rischia a tutti gli effetti di perdere la casa. Prima di ricevere l’atto di precetto infatti, il debitore ha ricevuto altre richieste di pagamento.
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Ma cosa succede dopo che si riceve un atto di precetto?
L’atto di precetto è dunque l’ultimo avviso per il debitore. Se dopo la ricezione dell’atto il pagamento resta insoluto, si passa direttamente all’esecuzione forzata – senza ulteriori avvisi da parte del creditore. Questo vuol dire, in poche parole, che si procede direttamente al pignoramento dell’immobile del debitore.
Dopo la notifica dell’atto di precetto, il debitore è tenuto a pagare quanto deve al creditore entro un termine 10 giorni. Qualora tale scadenza non venisse rispettata, si procede con il pignoramento dei beni.
Un ulteriore effetto della notifica dell’atto di precetto è l’interruzione della prescrizione del credito.
La prescrizione avviene quando il creditore non ha richiesto la soddisfazione del proprio credito (cioè il pagamento del debito) al debitore entro il termine stabilito dalla legge.
In questo caso il credito si estingue, e diventa inesistente a tutti gli effetti.
Se però il creditore si attiva e notifica l’atto di precetto al debitore, invitandolo a pagare, il decorso della prescrizione si interrompe.
Atto di precetto: quali sono gli obblighi del debitore?
L’atto di precetto, per poter essere considerato valido, deve indicare con esattezza l’obbligo che il debitore deve rispettare (in termini di azioni o pagamenti) nei confronti del creditore.
Tali obblighi possono essere di vario tipo:
- Il pagamento di una somma di denaro, (precetto di pagamento)
- Un’attività o un’azione che debitore è tenuto ad eseguire (ad esempio la demolizione di un edificio costruito abusivamente)
- Un’attività di rilascio di un bene (ad esempio lo sgombero di un appartamento affittato dal debitore)
- La consegna di una cosa da parte del debitore (ad esempio di un’autovettura).
Quanto tempo passa tra l’atto di precetto e il pignoramento?
Il pignoramento vero e proprio può decorrere solo dal momento in cui l’atto di precetto e il titolo esecutivo sono stati notificati dal creditore al debitore – e una volta trascorsi i dieci giorni dalla loro notifica.
Nello specifico, se il debitore continua a non pagare non rispettando i termini di pagamento indicati nell’atto di precetto, il pignoramento può avvenire a non meno di 10 giorni dalla notifica dell’atto e in un tempo massimo di 90 giorni.
Oltre al pignoramento dell’immobile poi, può iniziare anche il pignoramento dello stipendio, dei beni mobili, della pensione o dei crediti che il debitore esecutato ha nei confronti di altre persone (sempre dopo la notifica del precetto).
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Non aspettare che sia troppo tardi!
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