Beni non pignorabili

Beni non pignorabili: quali sono?

L’art. 514 del codice di procedura civile protegge dal pignoramento i seguenti beni;

  • Gli oggetti  sacri e quelli che servono all’esercizio del culto;
  • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria.
  • I letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni.
  • Il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.
  • I beni  commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della famiglia
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio salvo che forminino parte di una collezione
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio

Beni non pignorabili: quali sono relativamente non pignorabili?

Alcuni beni sono ritenuti relaivamente pignorabili lo dice l’art.515 del codice di procedura civile, vediamo quali sono;

  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nel limite di un quinto del loro valore

Ecco qui un link per ulteriori approfondimenti

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art514.html