Beni non pignorabili: quali sono?
L’art. 514 del codice di procedura civile protegge dal pignoramento i seguenti beni;
- Gli oggetti sacri e quelli che servono all’esercizio del culto;
- L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria.
- I letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni.
- Il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.
- I beni commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della famiglia
- Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio
- Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio salvo che forminino parte di una collezione
- Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio
Beni non pignorabili: quali sono relativamente non pignorabili?
Alcuni beni sono ritenuti relaivamente pignorabili lo dice l’art.515 del codice di procedura civile, vediamo quali sono;
- gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nel limite di un quinto del loro valore
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