La cancellazione del pignoramento immobiliare: ecco come avviene

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La cancellazione del pignoramento immobiliare può avvenire in 3 modalità diverse: 

  • pagando il proprio debito
  • raggiungendo un accordo con il creditore
  • opponendosi al pignoramento, ottenendo l’autorizzazione del giudice

Nello specifico, la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue sulla base di un provvedimento del Giudice, o in alternativa sulla base di una dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento. 

Pignoramento immobiliare: come avviene la procedura?

Quando c’è una situazione di inadempimento, protratto nel tempo, di un debito su un immobile di proprietà del debitore, il soggetto creditore è legittimato ad avviare la procedura di esecuzione forzata tramite il pignoramento del bene stesso.

L’atto di pignoramento immobiliare, per poter essere considerato valido, deve essere notificato al debitore, nonché trascritto presso i Registri Immobiliari e depositato in Tribunale, insieme alla nota di trascrizione.

Cancellazione del pignoramento immobiliare: la procedura

Se dopo la procedura di pignoramento, il debito viene pagato, il pagamento stesso estingue il debito. Attraverso la conseguente rinuncia del creditore viene cancellato il pignoramento. In questo caso il creditore, su richiesta del debitore, attiva la procedura di rinuncia del procedimento di esecuzione, con il deposito di un apposito atto formale in cancelleria. Di conseguenza il pignoramento verrà cancellato. 

Affinché questo accada è richiesto un intervento delle parti o del giudice. Solo in questo modo si può ottenere la cancellazione del pignoramento, che può avvenire in diverse modalità.

Cancellazione del debito previo accordo delle parti 

Nel caso in cui debitore e creditore abbiano trovato un accordo di pagamento per estinguere il debito, si arriva alla cancellazione del pignoramento dai Pubblici Registri. In questo caso, spetta al creditore attivarsi per chiedere la cancellazione, il quale è tenuto anche alla dichiarazione di rinuncia al pignoramento, con il deposito di un apposito atto formale in cancelleria.

Se invece l’accordo fra le parti prevede un pagamento rateizzato, debitore e creditore, tramite i loro legali, chiederanno al Giudice di pronunciare la sospensione o il rinvio dell’esecuzione forzata. Dopo la pronuncia giudiziale, il creditore si attiverà per richiedere la cancellazione del pignoramento.

Se l’accordo avviene in sede processuale, è lo stesso Giudice che pronuncia l’estinzione del procedimento esecutivo, e al tempo stesso dispone, con la medesima ordinanza, la cancellazione della trascrizione del pignoramento dai Registri Immobiliari.

Opposizione del debitore 

Il procedimento di opposizione al pignoramento è una procedura molto rischiosa, in quanto crea delle aspettative poco realistiche, che difficilmente si realizzeranno. 

Questo avviene perché il debitore dovrà dimostrare che le ragioni del creditore sono inesistenti, e questo accade molto raramente. Il debitore inoltre è tenuto a farsi carico di tutte le spese legali, comprese quelle della controparte, e a volte anche le spese del tribunale per lite temeraria.

Il debitore infine può proporre opposizione al pignoramento nel caso in cui rilevi errori formali nella procedura di esecuzione forzata (“opposizione agli atti esecutivi“), o in caso di contestazione della validità del credito vantato nei suoi confronti (“opposizione all’esecuzione“).

In entrambi i casi, se viene riconosciuta la fondatezza delle ragioni del debitore, il Giudice emette un’ordinanza per disporre la cancellazione del pignoramento dai Registri Immobiliari.

Estinzione fisiologica del pignoramento immobiliare

Si parla di esito fisiologico del pignoramento quando avviene un’ espropriazione immobiliare con conseguente vendita del bene oggetto dell’esecuzione forzata. 

Secondo il dispositivo dell’art 586 c.p.c., subito dopo il versamento del prezzo di vendita dell’immobile, il Giudice può intervenire con provvedimenti mirati all’estinzione del pignoramento e alla sua cancellazione.

Nello specifico, se il Giudice ritiene che il prezzo offerto per la vendita dell’immobile pignorato sia inferiore al suo valore reale, può sospendere la vendita. Al contrario, nel caso in cui il prezzo è considerato equo, il Giudice emette un decreto con il quale ordina la cancellazione delle trascrizioni relative al pignoramento e all’ipoteca.

Quanto costa la cancellazione del pignoramento immobiliare?

Il costo per la cancellazione della trascrizione del pignoramento comprende 27 euro di emolumenti e diritti PRA, più 48 euro di imposta di bollo e per il rilascio del certificato di proprietà. L’importo può essere versato in contanti o con bancomat.

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