Dal primo Gennaio 2021 nonostante la sacralità della prima casa scadrà il periodo di sospensione e riprenderanno le attività per il pignoramento; ci sono eccezioni?
Nel diritto italiano, si definisce “pignoramento” l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata dei beni richiesta da un creditore che così facendo recupera le somme di denaro di cui è creditore. E’ disciplinato dal libro III del codice di procedura civile dagli artt. 491 e ss..
La prima casa è pignorabile se i debiti contratti dal proprietario verso soggetti privati, come ad esempio una Banca sono insoluti ma nei confronti del Fisco non valgono le stesse disposizioni…
Per Agenzia delle Entrate e per qualsiasi altro ente di riscossione in caso di emissione di cartelle esattoriali è consentito soltanto iscrivere un’ipoteca sull’immobile qualora il debito sia superiore a 20.000,00 euro. Non è consentito loro quindi, procedere alla vendita all’asta della prima casa, ma devono limitarsi all’iscrizione di un’ipoteca partecipando, in seguito, ad eventuali azioni esecutive da parte di altri soggetti privati creditori (come ad esempio banca).
Qualora il debito sia superiore a 120.000,00 euro gli enti di riscossione hanno anche la facoltà di iscrivere il pignoramento ma con le seguenti eccezioni limitative:
- Deve esser l’unico immobile di proprietà del debitore;
- Il debitore vi abbia posto la propria residenza anagrafica;
- L’immobile non deve essere qualificabile come bene di lusso.

Non c’è comunque da stare tranquilli, se L’agenzia delle entrate ha un credito inferiore ad € 20.000,00 in quanto se ci sono altri debiti in corso il pignoramento avverrà da parte degli altri creditori e l’agenzia ha diritto ad insinuarsi e ottenere il soddisfacimento del suo credito attraverso la vendita all’asta promossa dagli altri creditori.
Vi ricordiamo, che i pignoramenti e la conseguente vendita all’asta si possono affrontare e risolvere
estinguendo il debito
Questo è il nostro mestiere, consultateci!