L’usufrutto può scongiurare il pignoramento della casa?

pignoramento usufrutto come funziona

Quando su un immobile grava l’usufrutto, è possibile procedere con il pignoramento?

La risposta è sì. 

L’usufrutto per legge è un diritto reale, riconosciuto a tutti gli effetti. E, in quanto tale, può essere pignorato e aggredito dai creditori. 

Prima di approfondire la questione, andiamo per gradi e vediamo cosa si intende per usufrutto. 

Che cos’è l’usufrutto

Per usufrutto si intende la facoltà di godere di un bene che è di proprietà di un’altra persona. Viene generalmente costituito tramite atto notarile

Nel caso di un immobile, l’usufruttuario acquisirà dunque il diritto non solo di abitarvi personalmente, ma anche di metterlo a reddito dandolo in locazione a un altro inquilino, incassando dunque il relativo affitto. 

Vietata invece la vendita della casa, che resta una prerogativa del nudo proprietario.

L’usufrutto ha una durata pari alla vita dell’usufruttuario e al decesso dello stesso il diritto di usufrutto si esaurisce con effetto di ritorno della piena proprietà al nudo proprietario ovvero al soggetto che aveva concesso l’usufrutto.

Pignoramento usufrutto: come avviene

Per comprendere meglio la questione del pignoramento usufrutto, facciamo un esempio pratico.

Poniamo il caso che ci sia un usufruttuario con dei debiti verso banche o finanziarie, e ipotizziamo che l’istituto di credito decida di procedere per vie legali per il recupero delle somme vantate. 

In questo caso, la banca può sottoporre in qualsiasi momento a pignoramento e a successiva vendita forzata il diritto di usufrutto che l’usufruttuario ha sull’immobile, ma non la proprietà del bene che appartiene invece a un terzo soggetto (il nudo proprietario dell’immobile), del tutto estraneo al debito.

Tuttavia, è bene precisare che in caso di vendita forzata, permane la caratteristica della temporaneità del diritto: l’eventuale acquirente nel corso della procedura espropriativa potrà godere di quanto acquistato in sede di asta solo per il tempo per cui l’usufrutto è stato costituito (quindi sino alla scadenza prevista nel contratto di usufrutto,  nel caso  più comune, sino alla morte del debitore/usufruttuario sottoposto al procedimento esecutivo), dopodiché la piena proprietà del bene ritornerà al proprietario originario.

Questo vuol dire che, se l’usufruttuario ha un’età avanzata, il potenziale acquirente non ha interesse ad acquistare il bene all’asta – dato che il suo diritto di usufrutto sta per volgere al termine (quindi potrebbe usufruire del bene solo per un breve periodo). 

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