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Sicuramente vi sarà già capitato di sentire questo termine, ma vediamo nello specifico cosa si intende nello specifico per Pignoramento Della Quota Ereditaria
Per pignoramento della quota ereditaria si intende l’azione coattiva intrapresa dal creditore nei confronti della parte di eredità che spetta al debitore. In un caso del genere, l’azione del creditore può creare problemi a tutti gli altri eredi, i quali si vedrebbero costretti a chiedere al giudice lo scioglimento immediato dell’eredità, così da determinare concretamente la parte che spetta all’erede debitore, sulla quale i creditori potranno soddisfarsi.
Esecuzione forzata: cos’è?
Detta in parole povere, quando il debitore non intende risarcire il creditore, quest’ultimo può costringerlo mediante una particolare procedura che prende il nome di esecuzione forzata.
Vi sono 2 tipi di esecuzione forzata
- nell’esecuzione per espropriazione (definita anche esecuzione forzata in forma generica), che si ha quando il procedimento esecutivo è diretto a sottrarre (secondo i termini di legge che glielo concedono) al debitore determinati beni del suo patrimonio, in modo da poterli vedere e recuperare la somma dovuta.
- Può capitare che l’obbligazione rimasta inadempiuta non abbia ad oggetto una somma di denaro, bensì l’esecuzione di una prestazione specifica come la consegna od il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore.
Tende a far ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto. Si pensi alla demolizione di un muro di confine troppo vicino alla proprietà altrui.
Ad essa si ricorre quando la parte soccombente è stata condannata a:
1. consegnare uno specifico oggetto al vincitore (ad esempio la restituzione di un’auto alla società di leasing);
2. fare una certa cosa (ad esempio abbattere un albero che sta per cadere);
3. non fare una certa cosa (ad esempio non elevare una costruzione sulla linea di confine)
Cos’è il pignoramento
Il pignoramento è dunque un vincolo giuridico che concerne il valore di scambio dei beni, ma non invece la loro fruizione: il debitore può infatti continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne l’effettuazione di comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento degli stessi.
Sinteticamente, il pignoramento può essere:
- immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
- mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
- presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. L’esempio più lampante è il pignoramento del saldo creditore di un conto corrente bancario.

Pignoramento immobiliare beni indivisi: come funziona?
Veniamo ora al cuore del problema: il creditore può pignorare una singola quota facente parte di una asse ereditario ancora indiviso?
La legge dice che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso un avviso del pignoramento è notificato anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Dunque, secondo la legge, il creditore può procedere a notificare il pignoramento immobiliare di una quota ereditaria, anche se l’eredità è ancora comune e indivisa.
Le pretese del creditore pignorante, però, non potranno estendersi anche a danno dei coeredi non debitori: a questi ultimi va notificato l’avviso del pignoramento (a pena di improseguibilità dell’esecuzione), ma ciò non significa che il debito si estende anche ad essi.
Tale notificazione ha la funzione di imporre ai comproprietari non debitori il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di provocare l’audizione di tutti gli interessati.
Successione in regime di separazione dei beni: il testamento e la quota legittima
La divisione dell’eredità in caso di separazione dei beni dipende dal fatto che il defunto abbia redatto o meno il testamento e che siano presenti dei figli. Inoltre valgono le stesse regole anche in caso di separazione coniugale, a meno che il coniuge superstite non abbia subito l’addebito.
In pratica, quando c’è il testamento, il coniuge defunto può disporre liberamente del proprio patrimonio, fatta eccezione della c.d. quota legittima: la parte di patrimonio indisponibile, riservata per legge al coniuge, ai figli o ai genitori. In virtù della quota legittima, anche se il coniuge superstite non viene indicato dal testamento come erede, egli può rivendicare quanto gli spetta per legge.
Dunque, una volta notificato l’atto di pignoramento al debitore e il relativo avviso di pignoramento a tutti gli altri coeredi, si deve procedere con l’identificazione della quota di spettanza del debitore, cosicché il creditore potrà soddisfarsi solo su di essa.
Il giudice dell’esecuzione può decidere tra tre diversi modi di liquidazione della quota:
- in prima battuta, il giudice deve valutare se è possibile la separazione in natura della quota spettante al comproprietario debitore. La separazione in natura è fattibile in genere per i terreni;
- nell’ipotesi in cui la separazione risulti materialmente impossibile o sconveniente sotto il profilo economico, arrecando pregiudizio agli altri comproprietari, il giudice potrà optare per la divisione dell’intero bene. In questo caso, comincerà un autonomo giudizio divisorio, con sospensione del giudizio d’esecuzione;
- infine, se nemmeno la divisione pare fattibile o conveniente, il giudice potrebbe disporre la vendita della quota indivisa, per poi assegnare il ricavato ai singoli eredi per la parte spettante.
Inoltre, è bene precisare che gli stessi comproprietari possano giungere ad un accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell’intero bene tramite un versamento di un conguaglio in danaro, quando questo risulti più conveniente.
Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza.
Avvenuta la divisione, si può procedere con la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore
Creditore: quali sono le quote pignorabili?
Il creditore che voglia procedere all’espropriazione della singola quota immobiliare facente parte di un’eredità indivisa sbaglierebbe se volesse individuare autonomamente la quota, cioè la parte da voler pignorare: l’individuazione, infatti, può essere fatta solamente a seguito della procedura sopra indicata, oppure mediante accordo tra tutti gli eredi.
In pratica, nell’ipotesi in cui la procedura esecutiva abbia ad oggetto la quota di beni indivisi appartenenti ad una comunione ereditaria, il creditore non può espropriare un singolo bene ancora indiviso rientrante nell’asse dell’eredità, salvo che tutti i coeredi non si accordino per assegnarlo al debitore in conto della sua quota.
Dunque, per ottenere l’espropriazione dell’immobile facente parte dell’asse ereditario indiviso il creditore deve:
- procedere con il pignoramento e, successivamente, con la separazione, la divisione o la vendita della comproprietà davanti al giudice;
- trovare un accordo con gli eredi.