Quando si parla di pignoramento immobiliare, di solito si pensa a un atto di esecuzione forzata che viene emesso da una banca.
In realtà non è sempre così, perché anche un creditore privato può ordinare il pignoramento della nostra casa.
Vediamo come nei dettagli.
Pignoramento immobiliare della prima casa
Se il debito è inferiore ai 25mila euro, la prima casa non può essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate, la quale può solamente iscrivere un’ipoteca sull’immobile. Il pignoramento però può avvenire da parte di qualsiasi altro ente che vanti un credito nei confronti del proprietario dell’immobile.
Questo vuol dire, in poche parole, che il pignoramento può essere eseguito dalle finanziarie, dalle banche, da un amministratore condominiale e così via, fino ad arrivare a un creditore privato.
Qualora il debito sia superiore a 120.000,00 euro gli enti di riscossione hanno anche la facoltà di iscrivere il pignoramento ma con le seguenti eccezioni limitative:
- Deve esser l’unico immobile di proprietà del debitore;
- Il debitore vi abbia posto la propria residenza anagrafica;
- L’immobile non deve essere qualificabile come bene di lusso.
L’immobile è considerato impignorabile solo in quelle situazioni legate a debiti tributari o sanzioni dovute alla Pubblica Amministrazione.
In sintesi, anche i creditori privati sono autorizzati a procedere con il pignoramento immobiliare per recuperare il loro credito.
Casa pignorata da un creditore privato per un piccolo debito: è possibile?
La legge italiana non prevede alcun importo minimo al disotto del quale il creditore privato non possa legittimamente pignorare la casa del debitore.
Generalmente, quindi, ogni creditore privato può pignorare la casa del debitore anche per debiti di piccolo importo.
L’unico requisito necessario è quello della convenienza economica.
L’art. 100 del Codice di procedura civile stabilisce che per proporre un’azione giudiziaria “è necessario avervi interesse”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’interesse ad agire può essere negato qualora il credito sia di entità economica “oggettivamente minima”.
Il pignoramento per importi molto bassi, quindi, può essere illegittimo se non contempla l’interesse ad agire.
Esiste poi un ultimo caso che coinvolge creditori privati e pignoramento immobiliare: quando i creditori sono controparti in processo che hanno vinto una o più cause, famigliari (ad esempio una ex moglie che non ha ricevuto il mantenimento) o altri soggetti privati.
In tutti questi casi, il debitore non ha nessuna tutela.
L’ex moglie che non riceve il mantenimento può far iscrivere un’ipoteca sulla casa dell’ex marito, anche nel caso in cui lei stessa ci viva. Il fatto che si tratti di “unico immobile di proprietà” non è rilevante e non consente nessuna forma di tutela, così come è irrilevante l’importo del debito contratto.
Tuttavia, per tutelare i propri interessi, il coniuge creditore può chiedere che l’immobile venga pignorato, affinché il tribunale lo possa mettere in vendita.
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